Corso RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il corso di formazione per RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) è obbligatorio per i lavoratori eletti o designati a ricoprire questo ruolo all’interno dell’azienda. La formazione, regolamentata dall’art. 37, comma 10 e 11 del D.Lgs. 81/08, fornisce le competenze necessarie per collaborare con il Datore di Lavoro e l’RSPP nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
⏱️ Durata e Modalità (32 Ore)
Il percorso formativo ha una durata minima di 32 ore, di cui 12 dedicate ai rischi specifici presenti in azienda e le restanti alle tecniche di comunicazione e alla normativa generale. La frequenza è obbligatoria per almeno il 90% del monte ore.
📚 Programma Didattico
Il programma copre le conoscenze fondamentali per permettere all’RLS di esercitare le proprie funzioni di consultazione e partecipazione:
1. Area Giuridico – Normativa
- Principi costituzionali e civili.
- La legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro.
- I principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi (Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Lavoratori).
- Definizione e individuazione dei fattori di rischio.
2. Area Tecnica – Gestionale
- Valutazione dei rischi: metodologie e criteri.
- Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
- Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e il Piano di Emergenza.
- Nozioni di tecnica della comunicazione e relazioni sindacali.
🔄 Aggiornamento Annuale Obbligatorio
A differenza di altre figure, l’RLS ha l’obbligo di aggiornamento periodico annuale (non quinquennale), la cui durata varia in base alle dimensioni aziendali (Art. 37 comma 11):
- 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori.
- 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
✅ Ruolo e Funzioni
Al termine del corso, l’RLS sarà in grado di:
- Accedere ai luoghi di lavoro per verificare le condizioni di sicurezza.
- Essere consultato preventivamente sulla valutazione dei rischi.
- Promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori.